Il Codice del consumo è la disciplina relativa a tutte le disposizioni che nel corso degli anni si sono susseguite in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, frutto del lavoro eseguito da una Commissione istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico grazie alla delega numero 229 contenuta nella Legge 29 luglio 2003.
Infatti, questa raccolta regola i rapporti tra i consumatori ed i professionisti che si occupano della vendita di beni e servizi, affermando diritti ed obblighi in capo ad entrambi i soggetti.
Il Decreto legislativo del 6 settembre 2005 contiene anche l’affermazione della possibilità di rivolgersi ad un giudice per risolvere le controversie in materia di consumo, rimanendo presente l’eventualità della loro risoluzione stragiudiziale senza dover prendere la via giudiziaria.
L’obiettivo di questo testo è quello di mettere all’interno di uno stesso codice tutte quelle normative a tutela dei consumatori che erano presenti nel nostro ordinamento in maniera disorganizzata, a cui si aggiungevano le direttive di settore comunitarie, rendendo in questo modo più semplice la comprensione e la difesa dei diritti per gli utenti, ricordando che alcune materie per la loro specificità sono state tolte da esso e disciplinate in alti codici di settore come ad esempio quello per il turismo o del settore bancario.

Quali temi sono trattati dal d.lgs. 206/2005 Codice del consumo?
Le disposizioni del Codice del consumo trattano temi che vogliono regolare nel dettaglio il rapporto di consumo nelle sue varie fasi di realizzazione, come ad esempio la pubblicità, la corretta informazione, il contratto, le informazioni precontrattuali per i consumatori, il credito al consumo, la sicurezza dei prodotti, il ricorso alla giustizia ed il diritto di associarsi in organizzazioni che rappresentano gli utenti. Il testo è diviso in sei parti più due allegati e sono:
- parte I, sono presenti le Disposizioni generali che danno le definizioni dei soggetti protagonisti del rapporto di consumo, afferma gli obiettivi dell’intervento normativo e spiega i diritti per i consumatori;
- parte II, parla dei temi riguardanti l’educazione del consumatore, l’informazione riguardo l’indicazione di prodotti e prezzi, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette quando sono ingannevoli ed aggressive;
- parte III, si sofferma sulle tutele per i consumatori nei contratti con disposizioni specifiche per ogni loro tipologia, con particolare attenzione alle informazioni precontrattuali per quelli che non sono i contratti a distanza o quelli negoziati fuori dei negozi fisici e per quelli che lo sono con il diritto di recesso previsto per ognuna di queste tipologie contrattuali;
- parte IV, si occupa della sicurezza dei prodotti, della responsabilità per danno provocato da prodotti difettosi, della garanzia legale di conformità e di quelle commerciali per i beni di consumo;
- parte V, tratta delle associazioni rappresentative a livello nazionale, delle azioni che i consumatori possono adottare per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori stessi e della risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- parte VI, afferma il principio di irrinunciabilità dei diritti del consumatore attribuiti dal Codice del consumo, la cooperazione tra autorità nazionali e comunitarie per sul tema della tutela per i consumatori e recepisce le norme per l’esercizio delle loro competenze in materia di educazione e informazione degli utenti adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
- allegati I i II septies, prevedono informazioni legate all’esercizio del diritto di recesso ed altri formulari informativi.
Dal 2005 sono intervenute alcune modifiche del Codice del Consumo che hanno riguardato la conformità dei beni e dei rimedi esperibili in caso di difetto di conformità, responsabilità per il professionista con riferimento ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali con i rimedi possibili in caso di inadempimento, entrambi avvenuti nel 2021 mentre la riforma del 2023 si è soffermata sui cambiamenti in materia di indicazione dei prezzi, clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette e diritti dei consumatori. Sempre nel 2023 sono state aggiunte le nuove azioni rappresentative a tutela del consumatore, di natura risarcitoria e inibitoria da parte delle associazioni dei consumatori.
Cosa si intende per consumatore e professionista?
Il comma 1 del Testo unico del consumo racchiude le definizioni dei soggetti che partecipano al rapporto di vendita ed acquisto di beni o servizi e sono:
- il consumatore o utente come la persona giuridica che non agisce per scopi che riguardano attività commerciali, artigianali, imprenditoriali o professionali nello svolgimento delle sua azioni;
- le associazioni dei consumatori che hanno come obiettivo statutario quello di far rispettare i diritti vigenti in materia di tutela dei consumatori;
- il professionista inteso come la persona fisica o giuridica che svolgono l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, nel caso di un suo intermediario;
- il produttore, ovvero il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, un suo intermediario, l’importatore del bene o servizio o il produttore che dà nome, marchio o altro segno distintivo al suo bene o servizio.
Inoltre, questo comma dà anche la definizione di prodotto come quel bene o servizio destinato al consumatore a titolo oneroso o gratuito, vecchio, nuovo o usato, fornito dal produttore nello svolgimento della sua attività commerciale.
Il difetto di conformità dei beni di consumo
Il testo del Codice del consumo 128 e 129 si occupa di definire i beni destinati al consumo e di stabilire le regole per la conformità al contratto, non solo quello di vendita, ma anche quelli di permuta, somministrazione, appalto opera o altre tipologie che hanno come obiettivo quello di fabbricare o produrre il bene da fornire. Per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, ma non oggetto di vendita forzata o dovuto a decreto di un’autorità giudiziaria o la prestazione di servizi di acqua, gas ed energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata. Sulla conformità dei prodotti sono affermati i seguenti diritti:
- i prodotti devono essere conformi al loro uso abituale relativo a beni dello stesso tipo;
- i beni devono essere conformi alla descrizione del venditore ed a quello che egli ha presentato al consumatore come campione o modello;
- gli oggetti acquistati devono avere le qualità e le prestazioni presentate nella pubblicità e nell’etichettatura;
- l’uso del bene voluto dal consumatore è stato posto a conoscenza dal venditore al momento della conclusione del contratto.
Il difetto di conformità non si realizza quando il consumatore ne è a conoscenza e poteva porvi rimedio con l’ordinaria diligenza oppure è frutto delle sue istruzioni o materiali forniti. Invece, il venditore ne è responsabile quando il bene è stato mal istallato, sia quando l’installazione è previsto dal contratto sia quando non ha fornito le corrette istruzioni per effettuarla. In caso di difetto, il consumatore con la dichiarazione di garanzia convenzionale ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene, alla riduzione del suo prezzo o alla risoluzione del contratto, scegliendo l’opzione che preferisce a parte con non sia troppo onerosa o impossibile per il venditore.

La riforma del Decreto legislativo 6 settembre 2005 numero 206
La riforma del presente codice è avvenuta nel 2023 in seguito all’ attuazione delle direttiva Ominbus concernente le norme dell’UE in materia di protezione dei consumatori. Le novità contenute riguardano:
- gli annunci di riduzione di prezzo del bene o del servizio, per le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali che non riguardano i prodotti alimentari deperibili e quelli sottocosto, con l’indicazione dell’importo previsto nei 30 giorni precedenti all’applicazione dello sconto e della riduzione, anche se ne susseguono di diversi, indicando l’ammontare relativo al primo ribassamento, mentre se il prodotto è stato commercializzato da un periodo inferiore a 30 giorni bisogna specificare il periodo precedente alla riduzione;
- i contratti negoziati fuori dei locali commerciali con nuovi obblighi informativi per la disponibilità di strumenti di comunicazione elettronica con il professionista, se il prezzo del prodotto è stato personalizzato da un processo decisionale automatizzato, l’invio del promemoria sulla garanzia di conformità su prodotti, contenuti o servizi digitali acquistati, le funzionalità dei beni con elementi digitali e la loro compatibilità con la fruizione di contenuti o servizi digitali;
- i marketplace online normati come quei siti o app attraverso i quali i professionisti vendono prodotti o servizi ai consumatori che li visitano, acquistando mediante contratti a distanza, con l’obbligo per i primi di rendere trasparenti i criteri per il posizionamento dei beni in vendita che appaiono in seguito alla ricerca effettuata dai secondi, mentre se il venditore nel marketplace non è un professionista, questi ultimi devono essere informati che non saranno tutelati dalle norme che tutelano i consumatori;
- il diritto di recesso che passa da 14 a 30 giorni per i contratti stipulati con professionisti durante visite non richieste nell’abitazione del consumatore oppure in seguito a incontri organizzati dai primi con l’obiettivo di promuovere o vendere al secondo i suoi prodotti o servizi al secondo che deve astenersi dal loro utilizzo;
- le pratiche commerciali ingannevoli nel marketplace in cui devono essere specificati i criteri di ranking dei prodotti, se il venditore è un professionista o un consumatore e la suddivisione dei rapporti contrattuali tra professionista e venditore se sono due persone differenti, le recensioni online devono essere reali, il posizionamento a pagamento dei prodotti, non effettuare la rivendita di biglietti acquistati di eventi oltre il limite previsto dalla Legge per una singola persona e non pubblicizzare di un bene venduto in EU con caratteristiche identiche a questo ma che in realtà ne ha di diverse;
- le clausole vessatorie con sanzioni amministrative da 5mila e 10mila euro, al massimo il 4 per cento del fatturato annuo;
- i dati personali come corrispettivo per la ricezione di contenuti, prodotti o servizi digitali con l’applicazione delle norme per i contratti conclusi non al di fuori dei locali commerciali, con il diritto di recesso nei contratti a distanza e con gli stessi diritti di quelli con corrispettivo in denaro relativi a consegna, tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento, passaggio del rischio, tariffa della comunicazione telefonica con il professionista, pagamenti supplementari, tutela amministrativa e giurisdizionale ed in base ad altre disposizioni.
Invece, i dati personali non sono considerati come corrispettivo quando il professionista li utilizza per fornire il prodotto con contenuti, elementi o servizio digitale e se la loro fornitura serve per assolvere agli obblighi di Legge.
Quali diritti tutela il Codice del consumo?
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 dopo la sua abrogazione avvenuta con il decreto legislativo 30 giugno 2003 afferma per il consumatore sono garantiti i diritti per:
- la tutela della salute;
- la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
- l’adeguata informazione, la corretta pubblicità ed il diritto al recesso;
- l’educazione al consumo;
- la correttezza, l’equità e la trasparenza dei rapporti contrattuali;
- l’associazionismo libero, volontario e democratico;
- i servizi pubblici erogati con qualità ed efficienza;
- il ripristino in caso di vizio di conformità del prodotto.
In quest’ultimo caso, la garanzia legale per gli utenti dura 2 anni dal momento della consegna o in installazione del bene, mentre la prescrizione del diritto è pari a 26 mesi, ed è accompagnata da quella commerciale prestata dal venditore e dura solitamente 12 mesi, il doppio per i prodotti non nuovi.
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