È legale registrare una telefonata? Questa è la domanda che si possono fare molti cittadini che sono stati vittima di questa pratica o l’hanno effettuata per reperire prove utili in vista di un procedimento civile o penale ai propri danni.
Infatti, per registrare la conversazione telefonica di una persona basta uno smartphone ed una applicazione che assolve questa funzione, oppure si può utilizzare il vivavoce del telefono e registrare le parole dette dall’altra persona tramite l’ausilio di un altro dispositivo.
Questi strumenti possono essere usati ad esempio per ottenere l’ammissione di un debito nei confronti della persona che registra o riportare parole e minacce subite che possono essere portate come prova quando si sporge querela ne confronti della persona che ha insultato o aggredito.
Le prove ottenute con la registrazione della chiamata possono essere utilizzate per avere un risarcimento danni, oppure il riconoscimento dei propri diritti, ma serve fare attenzione alle modalità con le quali esse vengono prese per evitare di commettere una violazione delle privacy e di subirne le conseguenze.

È legale registrare una telefonata?
La Corte di Cassazione ha stabilito che si può registrare una telefonata, anche di nascosto, in quanto la persona con la quale si conversa deve stare attenta a quello che dice durante il suo svolgimento, essendo consapevole del fatto che potrebbe essere registrato, stabilendo in questo modo ciò che si vuole rivelare e quello che si tiene nascosto.
Allo stesso tempo, è legale registrare una telefonata solo quando chi viene registrato è consapevole della presenza di chi registra, altrimenti potrebbe rivelare cose che non avrebbe voluto dire, sapendo di non essere ascoltato.
Quindi, si può registrare solo una chiamata o una conversazione a cui si partecipa, mentre non lo si può fare quando le due persona protagoniste della telefonata non sanno di essere registrate e non si è presenti, oppure quando una delle due è ignara della presenza di un’altra persona che la sta captando.
Inoltre, non si può registrare una telefonata che si intrattiene con un’altra persona e consegnare successivamente ad un altro soggetto interessato alle parole del registrato, in quanto quest’ultimo è all’oscuro di essere intercettato. Invece, è il Codice della Privacy ad autorizzazione delle telefonate per reperire prove al fine di tutelare i propri diritti, da far valere solo a livello giudiziario.
In quali luoghi si può registrare una telefonata
Non c’è differenza nel determinare se è legale registrare una telefonata in base al luogo in cui si trova la persona registrata, a patto che quest’ultima sappia della presenza della persona che poi effettua la registrazione.
Infatti, non importa che il soggetto le cui parole vengono registrate si trovi nella propria dimora, in ufficio, nello studio o in automobile per determinare la legalità la registrazione delle chiamata, ma la sua consapevolezza della presenza del registrante.
Questo discorso vale anche per le videochiamate, che si possono registrare solo se la persona registrata sa della presenza dell’altro soggetto che può captarlo ed il relativo file può essere utilizzato solo per tutelare i propri diritti e mai diffusi a terzi per altri scopi, così come per le conversazioni via WhatsApp, Messenger, Zoom o altri strumenti per le video conferenze.
La Legge prevede che le registrazioni di una telefonata possano essere fatte ascoltare ad un giudice, ad un carabiniere, ad un poliziotto o ad un’altra autorità che si occupa di tutelare i diritti dei cittadini. Diverso è il discorso delle intercettazioni giudiziarie che possono essere fatte per specifici reati e seguendo le modalità specifiche previste dalla Legge, andando oltre le normative riguardanti la tutela della privacy.

Cosa si può fare con la registrazione di una telefonata
Una volta registrata la telefonata, il registrante può decidere di utilizzarla come prova per far rispettare i propri diritti, come ad esempio nei casi di minacce o aggressioni verbali subite, stalking o altre condotte illecite che la persona registrata ha commesso nei suoi confronti.
Invece, i file registrati non possono essere divulgati a terzi o pubblicati, ma solo fatti ascoltare ad un Pubblico Ufficiale o a un giudice, per essere funzionali ad un procedimento giudiziario per tutelare i propri diritti.
In caso contrario, si rischia di essere accusati del reato di diffamazione in quanto in questo modo si lede l’onore e la reputazione del soggetto che è stato registrato, oltre a una possibile violazione del Codice della Privacy, configurandosi un illecito civile. In quest’ultimo caso, chi diffonde o pubblica in maniera illegale la registrazione di una telefonata rischia di pagare il risarcimento del danno alla persona registrata, senza però commettere un illecito.
Ricordiamo che non si possono registrare le telefonate con il proprio datore di lavoro o con i colleghi, può essere causa di licenziamento, a meno che non ci si debba difendere da un’accusa ingiusta, in modo da evitare la comminazione di una sanzione disciplinare non legittima.
Le conseguenze della registrazione illecita di una chiamata
Se si effettua una registrazione nei casi in cui è vietato dalla Legge, si commette una lesione della privacy della persona registrata, in quanto si interferisce in modo illecito nella vita privata di un altro soggetto.
Nel caso in cui si verifichi questa fattispecie, ad intervenire è l’articolo 615-bis del Codice Penale che prevede la comminazione di una condanna da sei mesi a quattro anni di reclusione. Per subire questa condanna, è necessario che la querela venga presentata dalla vittima delle registrazione illecita della chiamata, non può essere esperita d’ufficio, e sarà sancita dopo l’effettuazione delle relative indagini.
Essendo un reato minore si può ottenere l’assoluzione dal processo per la registrazione illecita di una telefonata, se questo comportamento non è abituale ed il danno al querelante è minimo, ma la fedina penale sarà macchiata e bisognerà comunque risarcire i danni subiti al soggetto denunciante, quantificato solo grazie ad un autonomo procedimento civile.
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