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Il consumatore e le clausole vessatorie nei contratti 

Indice:

Per clausole vessatorie all’interno dei contratti si intendono tutte quelle clausole che provocano uno squilibrio tra diritti e obblighi, favorendone una e danneggiandone l’altra.

Dal punto di vista normativo sono due i riferimenti che disciplinano la materia e sono il Codice del Consumo, articolo 33 e seguenti, ed il Codice Civile, negli articoli 1341 e 1342, oltre alla direttiva europea numero 2161 del 2019 sulla tutela amministrativa e sulle relative sanzioni quando le clausole limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista

Nel primo caso vengono normati i rapporti contrattuali B2C, ovvero tra professionista o imprenditore e consumatore, mentre nel secondo vengono disciplinati i contratti B2B tra professionisti o imprenditori e quelli C2C tra consumatori.

La vessatorietà delle clausole inserite in un contratto si rivela quando queste prevedono obblighi solo per il consumatore, che viene considerato il soggetto debole, a vantaggio del professionista o dell’imprenditore, la parte forte del rapporto a livello di stipulazione contrattuale.

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Le clausole vessatorie tra consumatore e professionista nel codice del consumo

Il Codice del Consumo definisce nel comma dell’articolo 33 come vessatorie quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi previsti dal contratto. Riportiamo fedelmente il comma 2 che considera come vessatorie quelle che hanno effetti quelli di:

“a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile;
v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.”

La vessatorietà di queste clausole contrattuali è valida fino a prova contraria e senza tassatività in quanto devono essere valutate in base ai diritti e agli obblighi presenti nel singolo contratto da parte del professionista di cui si presume la buona fede.

Quando le clausole vessatorie sono nulle e le deroghe previste

Gli articoli seguenti del Codice del consumo affermano che le clausole elencate nelle lettere a, b, l, v-bis e v-ter del presente comma 2 dell’articolo sono sempre nulle nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, mentre si presumono vessatorie quelle delle lettere c, d, e, f, g, h, i, m, n, o, p, q, r, s, t, u, a meno che l’imprenditore non dimostri che non sono vessatorie, ovvero quando esse sono il frutto di trattativa individuale o sono clausole che riproducono disposizioni di Legge o disposizioni dell’Unione Europea.

Invece, per le clausole delle lettere h e m esistono delle deroghe che riguardano i professionisti finanziari che hanno, se sussiste un giustificato motivo, il diritto di recedere il contratto senza preavviso, comunicandolo il tutto immediatamente al consumatore, oppure di modificare le condizioni contrattuali, dando al consumatore un periodo di tempo utile per recederlo.

Allo stesso tempo, anche per le lettere n e o esiste una deroga che permette al professionista di servizi finanziari di modificare, in presenza di giustificato motivo, il tasso di interesse o gli importi di altri oneri legati alla prestazione in essere e che erano stati precedentemente sottoscritti, comunicando il cambiamento e dando la possibilità al consumatore di recedere dal contratto.

Inoltre, queste clausole oggetto di deroga non si applicano per i contratti tra professionisti e consumatori che hanno per oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari, altri prodotti o servizi, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 33 del Codice del Consumo, in quanto il loro valore cambia in base agli indici di Borsa ed ai tassi finanziari di mercato che non sono controllati dai professionisti. Stesso discorso vale per la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera, mentre le lettere n e o, non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 33 del Codice del Consumo. Le clausole possono essere considerate nulle anche con doppia sottoscrizione, se ritenute vessatorie e anche quando sono oggetto di espressa trattativa, con interpretazione a favore del consumatore. 

Come devono essere scritte le clausole vessatorie e come vengono valutate

Il comma 1 dell’articolo 35 del Codice del Consumo prevede che le clausole che sono vessatorie nei contratti conclusi tra un consumatore e un professionista debbano essere scritte in modo chiaro e comprensibile ed in caso di dubbio debba prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore.

Invece, i professionisti e le aziende possono far valutare in modo preventivo le condizioni generali di contratto presenti nei loro moduli o formulari presso l’Autorità garante della Concorrenza e del mercato (AGCOM) per evitare eventuali contestazioni sulla vessatorietà delle clausole.

Infatti, la valutazione se una clausola è vessatoria o meno, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 34 del Codice del Consumo, dipende dalla natura del bene o del servizio oggetto del contratto, dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e dalle altre clausole dello stesso contratto o di un altro collegato o da cui dipende.

Allo stesso tempo, non contribuiscono alla valutazione delle vessatorietà delle clausole la determinazione dell’oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se questi sono scritti in modo chiaro e comprensibile, come previsto dal comma 2 dell’articolo 34 del Codice del Consumo.

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Come sono disciplinate le clausole vessatorie nel codice civile

Come detto precedentemente, gli articoli che norma le clausole considerate come vessatorie sono il 1341 intitolato Condizioni generali di contratto ed il 1342 intitolato Contratto concluso mediante moduli o formulari e che contengono una disciplina tassativa. Infatti, i casi che considerano vessatorie le clausole sono:

  • quando prevedono che chi predispone il contratto sia esonerato in maniera totale o parziale dagli effetti che derivano un suo eventuale inadempimento, come ad esempio quelle che non permettono all’aderente di risolvere il contratto per inadempimento o quando il diritto di recesso del contratto è possibile solo per la parte che scrive il contratto o quando è prevista la sospensione dell’esecuzione del contratto, queste tre clausole sono valide se vengono approvate per iscritto dall’altro contraente;
  • quando prevedono la decadenza del diritto per l’aderente, solo i termini previsti dalla clausola rendono troppo difficile il suo esercizio;
  • quando limitano all’aderente la facoltà di porre delle eccezioni di un contratto individuale come nei casi di controprestazione prevista o della realizzazione di un atto, oltre al diritto di esercitare azioni per la sua nullità, annullabilità e rescissione;
  • quando riducono la libertà di concludere altri contratti con terzi, come quelle che comportano divieti di alienazione, prezzi imposti o minimi di rivendita, patti di non concorrenza e patti di prelazione, valide se approvate espressamente dal contraente;
  • quando contengono il tacito rinnovo o proroga del contratto, anche se clausola è sottoscritta bilateralmente o quando presentano clausole compromissorie che comportano la rinuncia del contraente alla sua tutela giurisdizionale, sono valide se c’è la specifica approvazione scritta dell’aderente;
  • quando prevedono la designazione di un foro non contemplato dalla legge, a meno che non siano sottoscritte da entrambe le parti, o un foro esclusivo, eliminando la competenza di un altro giudice, valida solo se il contratto è il frutto di una specifica trattativa con il consumatore.

Ricordiamo che nel codice civile si parla di clausole onerose e non vessatorie, ovvero quelle che nella sottoscrizione di moduli o formulari e nelle condizioni generali di contratto comportano ad uno squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto tra le parti contraenti. Inoltre, all’interno di questo codice non ci si riferisce alla nullità di tali clausole ma si fa riferimento ai casi della giurisprudenza, con l’interpretazione a favore della parte debole.

La sottoscrizione delle clausole onerose

Le clausole onerose devono essere redatte per iscritto dal proponente ed approvate con le stesse modalità dall’aderente, in quanto senza sottoscrizione sarebbero inefficaci. Infatti, quest’ultimo deve apporre due firme sul contratto, una sotto il regolamento contrattuale e l’altra nella parte dedicata alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo.

Inoltre, per avere una sottoscrizione valida delle clausole onerose queste devono essere redatte in modo da richiamare l’attenzione del contraente debole che si deve rendere conto del loro significato e cosa comporta la loro adesione, mentre non è valida la firma in blocco di queste clausole, prevedendo l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Stesso discorso vale per la sottoscrizione di queste clausole nei contratti online, da predisporre per iscritto e cliccando e spuntando la casella di riferimento.

Invece, se le clausole onerose vengono scritte con caratteri a dimensioni ridotte, queste sono valide, ma sta nella diligenza del contraente richiedere un modulo di contratto più intellegibile.

Come contestare clausole vessatorie

Quando il consumatore pensa che ha di fronte una clausola abusiva nel contratto sottoscritto deve fare ricorso presso un giudice competente, Tribunale o Giudice di Pace a seconda della competenza ma si può ottenere anche la tutela amministrativa ricorrendo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) e la relativa sanzione amministrativa per il trasgressore, per ottenere la sua nullità o inibizione alle sue future stipulazioni, che comunque non comporta l’inefficacia dell’intero accordo, ma solo della singola clausola, le altre clausole del contratto medesimo rimangono attive.

In questo caso, l’utente può contattare una associazione a tutela dei consumatori tra quelle presenti nell’elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico che potrà citare in giudizio il professionista o l’azienda che lo rappresenta.

Spetterà al professionista provare che le clausole inserite nel contatto non comportano uno squilibrio a svantaggio del consumatore oppure che sono state predisposte dopo una specifica trattativa con la parte debole ed il giudice potrà decidere di pubblicare il provvedimento emanato, che intima il trasgressore a mettere in campo le misure idonee per correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, su uno o più giornali, almeno uno di questi a carattere nazionale.

Se sei tesserato a Consumatore.it puoi usufruire gratuitamente dell’attività di conciliazione in caso di violazione in materia di clausole onerose presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo previsti dall’articolo 141 del Codice del Consumo, propedeutica all’azione giudiziaria individuale o collettiva. Non esitare a far parte della nostra community e iscriviti alla nostra newsletter a pagamento per accedere a contenuti aggiuntivi a quelli gratuiti a tutela dei consumatori e dei loro diritti.

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