Per arbitro assicurativo si intende la nuova procedura stragiudiziale istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con apposito decreto diventato Legge, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025 per la risoluzione delle controversie riguardanti i contratti di assicurazione. Infatti, il Regolamento presenta all’interno della normativa, in vigore dal 24 gennaio prossimo, prevede:
- come si dovranno svolgere le procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di prestazioni e servizi contenuti all’interno dei contratti assicurativi;
- come si comporrà l’organo decidente e quale è la natura delle controversie trattate;
- l’applicazione della normativa da parte dell’IVASS per attivare l’arbitro assicurativo dovrà essere attuata entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore con un suo provvedimento.
Infatti, l’istituzione dell’Arbitro assicurativo avverrà presso l’IVASS e vi aderiranno intermediari e compagnie che sono iscritte all’albo delle imprese, senza dover effettuare alcuna comunicazione, e se non vorranno fare parte di questo strumento dovranno indicarne un altro sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Arbitro per le controversie assicurative
L’arbitro assicurativo deciderà sulle controversie relative ai contratti assicurativi come l’accertamento dei diritti, degli obblighi e delle facoltà previste dalle prestazioni dei servizi presenti al loro interno, oltre alla eventuale mancata osservanza di intermediari e compagnie in materia di esercizio dell’attività di distribuzione dei prodotti secondo quanto previsto dal Codice delle assicurazioni. Inoltre, questo procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie può avere per oggetto il pagamento di somme di denaro, tranne quando esse oltrepassano i seguenti limiti:
- 150mila euro per i contratti di assicurazione sulla vita e 300mila euro per le polizze sulla durata della vita umana e quelle che prevedono prestazioni solo in caso di decesso;
- 2.500 euro per le richieste di risarcimento danni per responsabilità civile se a promuoverla è il terzo danneggiato che la effettua verso l’impresa assicurativa del responsabile e di 25mila euro per tutte le altre polizze contro i danni.
Invece, non sono oggetto di decisione dell’arbitro assicurativo le controversie che concernono i sinistri gestiti dal Fondo Garanzia Vittime della Caccia e della Strada, per i casi di competenza del CONSAP ed i grandi di rischi che spettano al Codice delle assicurazioni.
Arbitro assicurativo: come avviare la procedura
L’arbitro assicurativo sarà un collegio composto da un presidente, in carica per cinque anni, due componenti scelti dall’IVASS, in carica per tre anni, ovvero un rappresentante dall’associazione di categoria delle imprese di assicurazione e uno delle associazioni di categoria degli intermediari, ed altri due che saranno scelti rispettivamente dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Questi componenti saranno scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni e dipendenti delle autorità di vigilanza che hanno terminato la loro attività.
Il ricorso all’arbitro assicurativo deve essere preceduto da un reclamo da inviare all’IVASS tramite PEC o raccomandata A/R il cui esito verrà comunicato dallo stesso istituto al consumatore secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Codice delle assicurazioni contenuto dal regolamento ISVAP numero 24 del 2008.
Il reclamo è necessario per rendere ammissibile il ricorso all’arbitro assicurativo che deve avvenire entro dodici mesi dal suo invio, da trasmettere telematicamente all’IVASS con lo stesso oggetto del reclamo, a meno di richiesta di risarcimento dei danni, dalla clientela, da un soggetto con procura o da una associazione consumatori se il ricorrente vi aderisce. La richiesta di ricorso deve contenere la documentazione che lo sostiene, le prove della presentazione del reclamo e del pagamento dell’importo per partecipare all’arbitrato assicurativo.

Arbitro assicurativo IVASS: come funziona il procedimento
Il procedimento dell’arbitro assicurativo ha delle scadenze perentorie che se non vengono rispettate comportano la sua decadenza come quella di quaranta giorni dalla notifica per la presentazione alla segreteria tecnica della memoria delle controdeduzioni da parte della compagnia o dell’intermediario assicurativo chiamati in causa, nei successivi cinque giorni quest’ultima sarà trasmessa al ricorrente. Successivamente, la segreteria tecnica invia alla società o all’intermediario assicurativo la memoria di replica entro cinque giorni e nei seguenti venti giorni questi ultimi possono presentare la memoria di controreplica.
La decisione dell’arbitro assicurativo avviene a maggioranza dei componenti del collegio e deve essere emessa entro novanta giorni, ma questo termine può essere posticipato per lo stesso periodo di tempo per le controversie più complicate.
Per le controversie che hanno per oggetto le assicurazioni contro i danni, l’arbitro assicurativo può liquidare il danno o determinare la prestazione dovuta se le parti lo richiedono sulla base degli elementi e delle prove da loro forniti.
Infine, la decisione dell’arbitro assicurativo deve essere resa esecutiva dall’impresa o dall’intermediario assicurativo entro trenta giorni dalla sua emissione e documentata da essi entro cinque giorni la documentazione che prova la sua adempienza, senza comunicazione si è considerati inadempienti.
Quando sarà operativo l arbitro assicurativo
L’arbitro assicurativo sarà operativo entro quattro mesi dall’entrata in vigore del Regolamento che lo riguarda in data 25 gennaio 2025 e dovrà essere messo in atto dall”Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Le decisione dell’arbitro assicurativo saranno inammissibili se il ricorso non è stato preceduto dal reclamo o viene presentato oltre la scadenza dei termini, senza documentazione, l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste o da un soggetto non legittimato, riguarda comportamenti o fatti accadute nei tre anni precedenti al reclamo, l’impresa o l’intermediario hanno perso la loro qualifica e per le controversie già pendenti presso un’altra procedura di Risoluzione Alternativa Controversie.
Se a seguito della decisione dell’arbitro assicurativo, l’impresa o l’intermediario assicurativo non adempiono ad essa, questo organo pubblica sul suo sito web in un’apposita sezione l’avviso contenente l’inadempienza attivo per cinque anni, cancellabile se essi adempiono, raggiungono un accordo con il ricorrente o ottengono una sentenza favorevole dal Giudice ordinario. Anche la società e l’intermediario pubblicheranno tale comunicazione sul loro sito per sei mesi.
Consumatore.it è al fianco degli utenti per fare prima reclamo e poi ricorso all’arbitrato assicurativo quando questo collegio sarà operativo. I nostri esperti sono pronti ad analizzare le tue problematiche riscontrate in materia di assicurazioni e a percorrere le soluzioni adeguare per risolverle. Chiamaci al nostro numero verde o compila il form per esporre il tuo problema concernente i contratti assicurativi sottoscritti e ricevi assistenza dai nostri professioni, a prezzo conveniente se sei tesserato. Puoi anche iscriverti alla nostra newsletter a pagamento per accedere a contenuti specifici e adatti ai tuoi interessi, oppure leggere i nostri articoli gratuiti per rimanere sempre aggiornato su temi legati ad abitazioni e locazioni, assicurazioni, banche, privacy e dati personali, salute e sanità, servizi pubblici e amministrazione, turismo e trasporti, utenze e bollette. Interagisci anche con la nostra community per confrontare esperienze ed opinioni sulle tematiche che riguardano il mondo dei consumi.