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Come sono tutelati i consumatori in materia di televendite

Indice:

Il Codice del Consumo disciplina la materia delle televendite, assieme alle radiovendite, agli articoli 28-32, imprimendo una tutela rafforzata a quella affermata agli articoli 50-67 che riguardano i contratti a distanza, e che hanno la loro applicazione attraverso il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite del 2001 con le sue modifiche apportate dall’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e rivolti a contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, oltra al decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 che attua la direttiva UE sui diritti dei consumatori.

In particolare, l’articolo 28 del Codice del Consumo fornisce la definizione di televendite quali quelle offerte trasmesse al pubblico tramite il mezzo televisivo, o radiofonico se si parla di radiovendite, che portano alla vendita tramite corrispettivo economico di beni o servizi, compresi beni immobili, diritte e obbligazione, ma anche servizi di astrologia, cartomanzia e simili, concorsi, giochi e pronostici. Si distinguono dagli spot pubblicitari in quanto durano più di trenta secondi, questi ultimi possono durare fino a novanta secondi, ed hanno numeri telefonici e recapiti dove acquistare il prodotto o il servizio.

Attraverso le televendite, i consumatori possono perfezionare attraverso il telefono, il fax o raramente via internet, l’acquisto di un bene o un servizio pubblicizzato e presentato dal venditore tramite la televisione o la radio.

Le norme che disciplinano i rapporti commerciali che si instaurano tramite le televendite che si estendono anche agli spot pubblicitari, televisivi e radiofonici che promuovono quello che viene chiamato spot di televendita.

televendita

Quali sono gli obblighi delle televendite

Acquistando tramite televendita, i consumatori stipulano contratti a distanza e fuori dai locali commerciali con il venditore che pubblicizza beni o servizi mediante la televisione o la radio. Questo tipo di offerte non devono essere presentate sfruttando la credulità, la superstizione o la paura degli utenti, né offendere la loro sensibilità e gusto con scene di violenza fisica, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del Codice del Consumo.

Infatti, le televendite non devono diffondere informazioni e rappresentazione errate riguardo le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate mediante omissioni, ambiguità o esagerazione che possono portare i consumatori in fallo.

Inoltre, le vendite a distanza attraverso la radio o la televisione non possono avere come oggetto le sigarette, altri prodotti che contengono tabacco e le bevande alcoliche, oltre a quelle che offendono la dignità umana, convinzioni religiose o politiche, comportino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, conducono a comportamenti che mettono a repentaglio la salute o la sicurezza personale e la protezione ambientale.

Questi obblighi devono essere rispettati non solo dall’azienda che promuove i suoi prodotti o servizi attraverso una televendita, ma anche da quella che organizza e realizza il programma televisivo o radiofonico e sull’emittente TV o radio che la trasmette, a seconda del ruolo che svolgono all’interno del processo di vendita.

La tutela dei soggetti minorenni

L’articolo 31 concerne la tutela dei minori in rapporto alle televendite, in quanto spesso questi soggetti guardano la TV e possono imbattersi in questo tipo di vendita a distanza. Infatti, queste ultime non devono arrecare danni fisici e morali verso i minorenni e seguire i seguenti criteri:

  • non deve stimolarli all’acquisto dei prodotti e dei servizi che si pubblicizzano sfruttandone la loro credulità ed inesperienza;
  • non deve sollecitarli a chiedere ai loro genitori o ad altre persone di acquistare i prodotti o i servizi promossi durante la messa in onda;
  • non deve utilizzare la fiducia che i minorenni hanno nei confronti dei lor genitori, insegnanti o altri soggetti;
  • non farli vedere in situazioni di pericolo.

Queste tutele hanno come obiettivo quello di evitare che le televendite abbiano dei contenuti che possano spronare i i minori a sottoscrivere contratti di compravendita o di locazione riguardanti beni o servizi.

Il tema della pubblicità ingannevole

La pubblicità ingannevole nelle televendite televisive e radiofoniche è un tema importante, in quanto se esercitata porta in errore il consumatore che acquista un prodotto o un servizio dopo la diffusione di informazioni sbagliate.

Infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza interviene per bloccare questo tipo di pratica e se la ravvisa nelle televendite può applicare sanzioni pecuniarie, oltre a ordinarne il divieto e vietarne la diffusione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie che puniscono la pubblicità ingannevole, ma anche gli altri obblighi previsti dalla Legge e non rispettati da chi trasmette le televendite, possono andare dai 5mila ai 500mila euro. Invece, la violazione delle norme sui contratti a distanza comporta una multa da 516 a 5.165 euro che possono raddoppiare in caso di particolare gravità o recidiva nel corso dello stesso anno.

Inoltre, l’AGCOM può anche chiedere all’imprenditore della televendita di pubblicizzare le sue decisioni che qualora non vengano da lui rispettate, comportano una sanzione che oscilla tra i 10mila ed i 150mila euro, in capo all’emittente che l’ha trasmessa in modo irregolare.

televendite televisive

Come riconoscere le televendite televisive

Il Regolamento sulla pubblicità radiotelevisive e televendite, ovvero la Delibera CSP numero 538 del 2001 dell’AGCOM, indica le varie caratteristiche che una televendita deve avere per essere riconosciuta e come deve essere svolta all’interno dei palinsesti in cui è inserita e più precisamente:

  • deve avere in sovraimpressione la scritta TELEVENDITA, inserita nel corso del programma in maniera chiara e leggibile;
  • deve distinguersi dal resto della programmazione con mezzi visivi e sonori chiari ed evidenti all’inizio ed alla fine della stessa;
  • il presentatore non può essere quello del programma in cui è inserita, non si può fare riferimento ai conduttori dei telegiornali e delle rubriche di attualità;
  • quelle che eseguono la parodia di un programma non possono andare in onda prima, durante e dopo di esso;
  • non può fare pubblicità clandestina o usare tecniche subliminali;
  • non può interrompere i programmi ed i cartoni animati per bambini che durano meno di 30 minuti, questo non vale per le emittenti locali;
  • può essere interrotta da messaggi pubblicitari distinti da essa in maniera chiara ed evidente attraverso l’utilizzo di mezzi ottici ed acustici.

Inoltre, gli spot di televendita trasmessi durante gli eventi sportivi non possono essere più di sei quelli mandati in onda durante le pause che costituiscono il recupero del tempo effettivo di gioco regolamentare e non durante lo svolgimento delle azioni della competizione, mentre gli spot pubblicitari normali possono passare solo durante gli intervalli previsti dalla disciplina.

La presentazione delle offerte contenute nelle televendite televisive

I programmi di televendita contengono la presentazione di offerte al pubblico di prodotti e servizi che possono essere acquistati dai consumatori, i quali non devono essere ingannati ed indotti in errore. Per questo motivo, le televendite devono:

  • descrivere il prodotto o il servizio presentato in maniera chiara, specificando la quantità e la qualità degli stessi;
  • le immagini televisive non devono essere ambigue ma devono rappresentare i prodotti ed i servizi offerti in maniera fedele ed integrale, facendo vedere le loro caratteristiche;
  • l’offerta deve essere esposta in modo chiaro e completo, specificando il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione;
  • rispettare gli obblighi informativi nei confronti del consumatore in materia di diritto di recesso relativamente ai contratti a distanza;
  • quelli di cartomanzia, astrologia, giochi, pronostici e di servizi di conversazione non possono mettere in onda o indurre gli utenti a chiamare numeri telefonici per la fornitura di servizi a sovrapprezzo o che sollecitino il loro utilizzo.

Inoltre, le imprese televisive o radiofoniche che trasmettono le televendite devono accertarsi che il venditore abbia i requisiti necessari per la vendita al dettaglio, durante la messa in onda indicare il suo nome, denominazione, ragione sociale e sede, numero di iscrizione al registro delle imprese e numero della sua partita IVA e la trasmissione deve durare almeno quindici minuti senza interruzioni. L’emittente che non rispetta questi obblighi rischia una sanzione pecuniaria che va da 25mila a 150mila euro circa, oltre alla sospensione per sei mesi dell’impresa emittente e l’eventuale sospensione o decadenza della concessione televisiva o radiofonica.

Come tutelarsi nei confronti delle televendite

Se il consumatore acquista un prodotto o un servizio tramite televendita che risulta non conforme o semplicemente si cambia idea, si può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla firma del contratto di vendita o dalla sua consegna, inviando una raccomandata A/R o una PEC al venditore e riconsegnando il bene nella stessa modalità con la quale lo si è ricevuto. Se questo diritto non viene rispettato o peggio si è vittima di una truffa si può:

  • fare una segnalazione all’AGCOM per richiedere il blocco del comportamento scorretto e l’irrogazioni delle eventuali sanzioni pecuniarie;
  • inviare un reclamo per ottenere la riparazione o la sostituzione del bene acquistato, oppure la restituzione dell’importo pagato;
  • se non si ottiene una risposta o essa è insoddisfacente, si può agire a livello stragiudiziale ed attivare gli organismi di mediazione e negoziazione paritaria per trovare un accordo con il venditore mediante l’ausilio di un consulente di una associazione di consumatori;
  • in caso di mancato accordo, si può portare in Tribunale il venditore con il patrocinio di un avvocato che gestirà l’intero iter giudiziario per ripristinare i diritti lesionati ed ottenere, se possibile, il risarcimento danni.

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