La Ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura che permette alle persone fisiche di potersi liberare dai crediti pregressi mediante una domanda da lui composta e da presentare in Tribunale. Questo strumento si affianca al concordato minore e alla liquidazione controllata dei beni, altre procedure che permettono agli utenti di uscire dal sovraindebitamento.
Questa richiesta può essere proposta solo dal consumatore sovraindebitato, ovvero dalle persone che non svolgono ttività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, anche se la domanda volontaria per il soddisfacimento dei crediti può essere formulata anche per i cosiddetti debiti promiscui, quelli che hanno carattere sia personale o familiare, sia imprenditoriale o professionale.
La proposta per ristrutturare i debiti è disciplinata dal Decreto legislativo numero 14 del 2019, conosciuto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ed è molto simile al concordato preventivo, ma a differenza di quest’ultimo essa è sottoposta alla valutazione ed al controllo del Tribunale e non alla votazione dei creditori.
In questo modo, il consumatore può ottenere l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti pregressi entro certi limiti previsti dalla normativa in vigore ed onorare gli impegni finanziari che può soddisfare.

Chi può accedere alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La dottrina prevede che alla ristrutturazione dei debiti possano accedere le persone fisiche riconosciute come consumatori non solo per le somme dovute a carattere familiare e personale ma anche imprenditoriale e professionale, fa sì che anche i soci delle società di persone possano usufruirne riguardo ai debiti che non sono sociali, cioè quelli che non rientrano nella loro responsabilità illimitata, ed attinenti alla sua vita privata.
Infatti, possono presentare la proposta per ristrutturare i propri debiti coloro che sono considerati come insolventi civili, persone che non sono imprenditori e che quindi non possono fallire, ma può essere richiesta anche dagli altri membri della famiglia conviventi, o non conviventi se hanno causato gli stessi debiti, che saranno coinvolti con un procedimento unitario, ognuno dovrà soddisfare i rispettivi crediti con il proprio attivo.
Il loro sovraindebitamento sta nel fatto di essere un debitore in stato di crisi o insolvenza che non può essere sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in materia.
Il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità, la fattibilità e la convenienza della domanda proposta dal consumatore rispetto alle alternative delle esecuzioni individuali o della liquidazione controllata, oltre a dover tutelare i creditori.
Dove fare domanda per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La proposta per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere presentata presso l’OCC, l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, del Tribunale con sede nel Comune della residenza o del domicilio del ricorrente, se questi sono mancanti del luogo di nascita e se non si è nati nel nostro Paese la competenza spetta al Tribunale di Roma. La richiesta deve contenere:
- il piano contenente tempi e modalità per uscire dal sovraindebitamento, indicando e le risorse necessarie all’adempimento, le fonti di approvvigionamento, la tempistica dei pagamenti e le eventuali garanzie offerte da terzi;
- una proposta per soddisfare in maniera parziale e differenziata i debiti e può essere di tipo economica, ovvero il pagamento in denaro o con lo stralcio delle somme dovute senza limiti di tempo, oppure prevedere la dilazione degli importi, prevedendone i tempi di corresponsione, o liquidandoli con altri beni o con l’accollo di soggetti terzi;
- può prevedere la divisione dei debiti in classi che devono essere omogenei per posizione giuridica ed interessi economici, offrendo lo stesso trattamento agli appartenenti della stessa classe e rispettare la classifica di rango;
- la durata entro il quale effettuare i pagamenti non prevede limiti o tempi massimi di soddisfazione dei debiti, però deve tener conto delle fonti di approvvigionamento economico e dei contratti di lavoro attivi a tempo indeterminato o determinato;
- l’elenco dei creditori, con le somme dovute a ciascuno e le cause di prelazione, la consistenza e la composizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni, la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, stipendi, salari, pensioni presenti nel nucleo familiare e quanto serve per il loro mantenimento.
Inoltre, non devono per forza essere pagati integralmente i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca che sono trattati alla pari con gli altri debiti, ma per i primi è prevista una soglia minima di soddisfacimento pari al possibile ricavato ottenibile attraverso la liquidazione dei beni del debitore, tenendo conto del loro valore di mercato, e che comunque deve essere di importo non inferiore a quanto i creditori avrebbero potuto ottenere con l’esecuzione individuale o la liquidazione coatta. Il Tribunale deve valutare anche la convenienza o meno per il creditore di ricevere un importo superiore ma in un tempo più dilatato rispetto a quelli assicurati dall’azione liquidatoria. Invece, per i mutui il debitore può continuare a seguire il piano previsto per il pagamento delle rate mancanti fino alla scadenza accordata se egli ha adempiuto alle proprie obbligazioni ed il Giudice lo autorizza, così come per la cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno in base all’importo ridotto presentato dalla proposta.
Cosa fa l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento svolge 3 importanti attività nell’ambito della procedura per la ristrutturazione del debito del consumatore. Infatti, questi organi iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia, di cui ne va scelto uno dal debitore tra quelli presenti nella sede del Tribunale prevista, se non ce ne sono quest’ultimo deve nominare un professionista o una società tra professionisti che possiede i requisiti per svolgere le funzioni di curatore o commissario giudiziale, si occupano di:
- fornire una consulenza al consumatore nella fase di elaborazione e presentazione della proposta di ristrutturazione del debito, entrando a conoscenza, entro 7 giorni dalla scelta del debitore, a quanto ammonta il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti, oltre agli adempimenti ad essi collegati;
- aiutare il Tribunale nella gestione ed esecuzione della procedura, presentando una relazione, dopo aver esaminato i documenti presentati dal consumatore, dell’agente della riscossione e degli uffici fiscali che deve fornire al Giudice i dati per valutare la meritevolezza del debitore e l’attendibilità del piano proposto;
- svolgere la garanzia nei confronti dei creditori in merito all’attendibilità del piano proposto dal debitore, informandoli e vigilando sul debitore dopo l’omologazione del piano
Inoltre, l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha anche la funzione di risolvere le difficoltà concernenti l’attuazione delle previsioni del piano e le contestazioni in ordine ai pagamenti da effettuare ai creditori.

Come funziona la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore parte con la presentazione della domanda, di cui il Tribunale deve valutare la sua ammissibilità in sede preliminare e non lo è se:
- mancano i documenti che sono richiesti;
- non c’è il presupposto oggettivo o soggettivo;
- il contenuto della proposta viola norme imperative o non ha il contenuto minimo previsto;
- il consumatore ha beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi 5 anni o per due volte;
- il ricorrente non ha dimostrato che la situazione debitoria non è stata provocata dalla sua malafede, frode o colpa grave, valutando anche il concorso del creditore;
- il debitore ha assunto obbligazioni consapevole di non poterle adempiere in futuro o che ammontavano ad un credito ampio rispetto al suo patrimonio, tenendo conto anche della condotta del creditore;
- il ricorrente ha stipulato finanziamenti per mantenere un tenore di vita elevato o l’indebitamento è stato provocato da cause prevedibili.
Invece, la domanda del debitore è considerata meritevole se l’indebitamento è dovuto alla soddisfazione dei bisogni primari della famiglia o per cause sopravvenute e non dipendenti dalla sua volontà. Il decreto che determina l’inammissibilità della domanda può essere oggetto di reclamo alla Corte di appello. Se la domanda viene dichiarata ammissibile, saranno pubblicati la proposta ed il piano sul sito internet del Tribunale ed entro 30 giorni e ne saranno informati tutti i creditori. Questi ultimi, nei venti giorni successivi, possono presentare osservazioni all’OCC, prima dell’omologazione degli stessi, per contestare l’ammontare ed il rango del proprio credito, l’ammontare e il rango di altri creditori, l’ammissibilità della domanda o la convenienza della proposta. In questo caso, l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento deve valutare le osservazioni e riferire in Tribunali eventuali proposte di modifica in base alle criticità raccolte ma questa potrà essere fatta solo dal consumatore, al quale comunque conviene apportare i cambiamenti suggeriti per non avere problemi nell’omologazione della ristrutturazione dei debiti.
Cosa succede con l’apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con l’apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Tribunale può disporre il divieto a compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati al debitore. Se quest’ultimo contravviene al provvedimento del Giudice, egli può incorrere nell’accusa di frode dei creditori, subire la revoca delle misure protettive del patrimonio del debitore e della ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti, oltre al fatto che tali atti sono inefficaci verso i creditori. Gli altri effetti dell’inizio di questa procedura sono:
- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata se ostacolano la fattibilità del piano;
- non si possono intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- altre misure utili per conservare il patrimonio del debitore.
Inoltre, già a partire dal deposito della domanda, il consumatore beneficia della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali per i crediti chirografari fino al termine del procedimento. La ristrutturazione dei debiti del consumatore verrà omologata dal Tribunale se viene rilevata la sussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo, la meritevolezza del richiedente, l’ammissibilità della proposta, la regolarità della procedura e la fattibilità del piano.
Quali sono gli effetti dell’omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con l’omologazione delle ristrutturazione dei debiti, il creditore ottiene un diverso riconoscimento dei crediti vantati nei confronti del debitore che avrà l’esdebitazione secondo importi e tempistiche differenti rispetto a quelli previsti dai precedenti rapporti.
Il piano omologato dovrà essere attuato dal debitore sotto il controllo dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ottenendo in questo modo lo svincolo delle somme dovute e la cancellazione delle iscrizioni sui diritti di prelazione, sulla trascrizione dei pignoramenti, sui sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione della sentenza di omologazione con una relazione finale emanata dal Tribunale che liquida i creditori e libera dal debito il richiedente, mentre i pagamenti o atti contrari al piano sono inefficaci verso i creditori.
Invece, nel caso in cui il piano non si rispettato integralmente o correttamente, il Tribunale può decidere i termini in cui deve avvenire l’adempimento e se questo non avviene può decretare la revoca dell’omologazione d’ufficio o su richiesta dei creditori entro 6 mesi dalla presentazione della relazione finale, anche quando quest’ultimo diventa inattuabile o per dolo o colpa il debitore ha aumento o diminuito il debito, con il conseguente ripristino delle vecchie obbligazioni debitorie, a meno che non siano già state assolte. Il consumatore può opporsi alla revoca dell’omolagazione del Giudice attraverso la presentazione di un reclamo alla Corte d’appello, che può richiedere anche la liquidazione controllata. Quest’ultima può essere proposta anche dai creditori se la revoca della ristrutturazione dei debiti è avvenuta per atti di frode o ad inadempimento.
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